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La rivalutazione del costo delle partecipazioni: un’opportunità da cogliere

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In breve:

L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 ai commi 1122-1123 ripropone la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

È previsto il medesimo meccanismo definito dal D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) e dalla Legge di Bilancio 2020 e viene confermata l’aliquota per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento pari all’11%.

La riapertura dei termini prevede l’aggiornamento delle date di riferimento: infatti i beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2021 mentre l'asseverazione della perizia ed il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021.

La rivalutazione non può prescindere da una preventiva ed attenta analisi della sua convenienza per il caso specifico. Giova ricordare a tal proposito che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento (11%) si applica sull’intero valore di perizia, mentre in regime ordinario l’imposta sostitutiva (26%) si applica solo sulla plusvalenza realizzata, ovvero sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al possessore della partecipazione. 

 

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